Ai sensi dell’art. 43 delle Legge fallimentare, il fallimento determina l’interruzione del processo dal momento che il fallito perde la capacità di agire in tutte le controversie, anche in corso, relative a rapporti patrimoniali: la legittimazione processuale passa alla curatela. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o qualora la curatela rimanga inerte per assoluto disinteresse all’azione.
La Suprema Corte, con ordinanza 5.07.2019, n. 18188, chiamata a decidere sull’ammissibilità della riassunzione da parte del fallito di un appello relativo a una causa di lavoro nei confronti del lavoratore il cui credito era stato ammesso al passivo, in forza della sentenza di primo grado, ha ritenuto corretta la declaratoria di estinzione del processo pronunciata dalla Corte di merito sulla base del difetto di legittimazione del fallito alla riassunzione del processo interrotto.
Nel caso in esame la Corte di legittimità ha correttamente ritenuto che la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale unicamente al curatore, salvo che questi rimanga inerte. Il fallito, precisa la Suprema Corte, conserverebbe in via...