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Diritto
28 Ottobre 2019
Fallimento e scioglimento della comunione di immobile abusivo
Le Sezioni Unite risolvono la diatriba giurisprudenziale in merito alla comminatoria di nullità dell'operazione realizzata nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi.
L'art. 46 D.P.R. 380/2001 prevede che gli atti tra vivi, in forma pubblica o privata, aventi per oggetto il trasferimento, costituzione o scioglimento di diritti reali relativi a edifici o loro parti siano nulli e non possano essere stipulati ove dagli atti stessi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
La giurisprudenza si è interrogata sulla possibilità di vendita in ambito fallimentare della quota di un immobile abusivo pervenuto al fallito a seguito di successione.
È necessario innanzitutto analizzare se l'atto divisorio di comunione ereditario sia assimilabile a un negozio mortis causa o se anche al medesimo si applichi la sanzione di nullità prevista dalla norma citata per gli atti di scioglimento della comunione ordinaria.
La Suprema Corte, con sentenza a Sezioni Unite, 7.10.2019, n. 25021, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sul punto, ha chiarito che l'unico negozio a causa di morte previsto dall'ordinamento è il testamento, dovendo intendersi per atto mortis causa quello in cui la morte dell'autore determina la produzione degli effetti giuridici, circostanza che non si verifica nel contratto di scioglimento della comunione ereditaria, che produce invece i suoi effetti indipendentemente dalla morte del de cuius (la quale costituisce un fatto del passato i cui effetti giuridici si sono esauriti con l'insorgere della...