Può essere fatta valere l’usucapione nei confronti di una società fallita se il periodo di maturazione dell’usucapione termina successivamente alla dichiarazione di fallimento, o la sentenza costituisce atto interruttivo?
La trascrizione della sentenza di fallimento nei registri immobiliari può essere invocata per valutare l'opponibilità al fallimento di atti di acquisto della proprietà immobiliare a titolo derivativo, ma non di atti di acquisto della proprietà a titolo originario, come nel caso dell'usucapione, posto che il fallimento determina, ai sensi dell'art. 42 L.F., il passaggio dell'amministrazione e della disponibilità dei beni dell'impresa fallita dal legale rappresentante della stessa al curatore, e comporta, ai sensi dell'art. 43 L.F., il passaggio della capacità di stare in giudizio nelle controversie inerenti a rapporti patrimoniali dal legale rappresentante dell'impresa fallita al curatore, ma di per sé non incide sulla condizione di fatto dei beni della fallita, che è quella che rileva ai fini dell'usucapione.
L’art. 25 L.F., nella formulazione previgente, attribuiva al Giudice delegato al fallimento il potere di emettere provvedimenti tesi alla conservazione del patrimonio dell'impresa fallita (tale disposizione è stata eliminata in sede di riforma nei casi di diritti rivendicati da terzi incompatibili con l'acquisizione del bene alla massa fallimentare), a dimostrazione che per incidere sulla condizione di fatto di un bene posseduto da terzi non era sufficiente la dichiarazione di fallimento, occorrendo l'adozione di un provvedimento conservativo del Giudice...