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Diritto 04 Settembre 2023

Fallimento fondato su assegno bancario insoluto

Il Tribunale in sede di declaratoria fallimentare può fondare la propria pronuncia sulla produzione di un assegno bancario rimasto insoluto o deve verificare la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda?

Nel procedimento prefallimentare il Tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto in giudizio a sostegno della domanda e a tal fine è tenuto a prendere in considerazione non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione addotta o la sua estinzione, potendo la stessa incidere sulla legittimazione del ricorrente. Qualora a sostegno della domanda venga prodotto un assegno bancario non pagato per difetto di provvista, deve esser dato valore all’efficacia propria del titolo, considerato che nei rapporti tra traente e prenditore, esso, anche se privo di valore cartolare, dev’essere considerato una promessa di pagamento e pertanto, ai sensi dell’art. 1988 Codice civile, costituisce una presunzione juris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, che pone a carico dell’emittente l’onere di provare l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto. La Suprema Corte con ordinanza 8.08.2023 n. 24092, decidendo sul reclamo avverso una sentenza di fallimento, confermata dalla Corte d’appello, e fondato sulla produzione di un assegno bancario, a detta del ricorrente, emesso a titolo di restituzione della caparra e dell’anticipo versati a fronte del contratto...

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