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Diritto 19 Dicembre 2019

Fallimento in estensione della società di fatto

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 11.06.2019, n. 15620, torna ad affrontare il tema, all'indomani della pronuncia della Consulta n. 255/2017.

L'art. 147, c. 5 L.F. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile a una società di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma, in virtù di una sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone (cd. supersocietà di fatto), non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento la cui sussistenza, però, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito. L'intento deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto e, viceversa, a favore dell'esistenza della “holding” di fatto, nei cui confronti il curatore potrà eventualmente agire in responsabilità e che potrà essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di un creditore. Ancora, si è precisato che accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci...

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