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Diritto
28 Marzo 2022
Fallimento in pendenza di concordato preventivo
La Suprema Corte (14.02.2022, n. 4696) ha ritenuto fallibile il debitore ammesso al concordato omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene ammissibile la dichiarazione di fallimento anche in pendenza di un concordato preventivo, anche in mancanza della risoluzione di quest’ultimo, quantomeno nei casi in cui il creditore faccia valere il credito non nella misura originaria, ma in quella falcidiata con la proposta concordataria omologata ineseguita (Cass. 17703/2017).
Attenta dottrina ha contestato tale orientamento rilevando che la possibilità di dichiarare il fallimento senza prima risolvere il concordato finisca con eludere i presupposti della risoluzione stessa (quanto all’inadempimento di non scarsa rilevanza e al termine annuale di decadenza), prevedendo la possibilità di fallimento del soggetto ammesso al concordato preventivo anche in casi diversi da quelli previsti espressamente dalla disciplina fallimentare (artt. 162, 173, 179, 180 L.F.). Detto orientamento contrario sarebbe del resto consacrato nell’art. 119 CCII che prevede espressamente che il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato.
Le Sezioni Unite hanno confermato il proprio orientamento replicando a quanto contestato, ritenendo che la preclusione della dichiarazione di fallimento in pendenza di un concordato preventivo, salvo che nei casi tassativamente indicati (proposta di concordato dichiarata inammissibile, revoca della procedura, mancata approvazione, respinta la proposta di...