Il termine di decadenza per la ripresa della lite dopo che una delle parti è finita in procedura concorsuale, secondo la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 12154/2021).
L’art. 43, c. 3, L.F. prevede un’automatica interruzione del processo per effetto dell’apertura del fallimento. Ciò determina che, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., è necessaria la riassunzione del processo da parte del soggetto che ne ha interesse entro il termine di 3 mesi, decorso il quale, in caso di inerzia delle parti, il processo dovrà dichiararsi estinto.
L’automaticità della interruzione e il termine di decadenza processualcivilistico hanno generato contrasti giurisprudenziali volti a individuare il fatto o l’atto che determinino l’inizio della decorrenza del termine.
Un’interpretazione restrittiva, ancorata all’automaticità prevista dalla norma fallimentare, che faceva decorrere il termine dal momento della dichiarazione di fallimento, aveva suscitato forti perplessità e dubbi di costituzionalità dovuti al fatto che da un lato il curatore, pur evidentemente conscio della pronuncia della dichiarazione di fallimento, poteva non essere consapevole dei giudizi pendenti; dall’altro, la parte che avesse avuto interesse alla riassunzione poteva non essere a conoscenza dell’intervenuto fallimento, trovandosi così nell’impossibilità di rispettare il proprio onere di riassunzione nei termini perentori.
Un secondo orientamento giurisprudenziale aveva conseguentemente individuato gli atti, anche extraprocessuali, idonei a dare alle parti la...