HomepageDirittoFallimento: procedibilità della domanda ed eccezione riconvenzionale
Diritto
13 Aprile 2022
Fallimento: procedibilità della domanda ed eccezione riconvenzionale
Qualora il debitore del fallito venga citato in giudizio dalla curatela, può eccepire, in via riconvenzionale, il proprio controcredito al solo fine di porlo in compensazione con le richieste creditorie del fallimento.
In sede fallimentare, a fronte della domanda del curatore di condanna al pagamento di una somma di denaro, il convenuto non può formulare una domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni e al conseguente pagamento dell’indennità risarcitoria, essendo tale domanda improcedibile, in quanto assoggettata, ai sensi dell’art. 52, c. 2 L.F., al giudizio di verificazione di cui all'art. 93 e ss. L.F. ed alle sue forme esclusive, nel rispetto della par condicio creditorum.
L’esclusività del giudizio di verificazione vale non soltanto nel caso in cui la domanda avente ad oggetto l’accertamento della pretesa creditoria verso il fallito sia stata proposta, in sede ordinaria, in via principale, ma anche nel caso in cui tale domanda sia stata introdotta (se del caso nelle forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal creditore poi fallito) in via riconvenzionale. Infatti, nel giudizio promosso o proseguito dal curatore fallimentare, per il recupero di un credito contrattuale del fallito, se il convenuto propone domanda riconvenzionale diretta all’accertamento di un proprio credito nei confronti di quest’ultimo, la domanda proposta dal convenuto, in quanto soggetta al rito speciale previsto dall’art. 93 e ss. L.F., per l’accertamento del passivo, deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile) nel giudizio di cognizione ordinaria.
La domanda promossa dal curatore...