Società e contratti 14 Novembre 2024

False dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Nell’ambito dei reati presupposto di natura societaria, previsti dall’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, è stato inserito il richiamo all’art. 54 D.Lgs. 19/2023, introdotto con il recepimento della Direttiva (UE) 2019/2021.

Il Considerando n. 10 della Direttiva 2019/2021/UE richiama l’opportunità “di un controllo di legittimità sulle operazioni transfrontaliere prima che abbiano effetto, al fine di fornire certezza del diritto”, scongiurando strategie fraudolente o abusive volte all’evasione del diritto dell’Unione Europea o nazionale ovvero a scopi criminali. Il controllo di legittimità riguarda i documenti che le società devono fornire al soggetto legittimato identificato dallo Stato membro (notaio, autorità giudiziaria o altro) per ottenere il certificato preliminare alla operazione transfrontaliere, nelle forme della trasformazione, fusione o scissione. Invero, i certificati preliminari vengono rilasciati solo in caso di esito positivo delle verifiche aventi ad oggetto il rispetto delle procedure e delle formalità previste dalla normativa nazionale in cui ha sede la società di capitali interessata dall’operazione. La nuova disciplina si applica alle seguenti ipotesi:a) operazioni transfrontaliere che riguardano una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di uno Stato membro dell’UE;b) alle suddette operazioni che riguardino società di capitali che non hanno sede sociale o amministrazione centrale o centro di attività principale nell’UE se l’applicazione della disciplina di recepimento delle direttive è comunque prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti o risultanti...

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