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Diritto 22 Ottobre 2019

Falsificazione del libro soci e reato di bancarotta documentale

La Cassazione penale, sez. V, con la sentenza 27.05.2019, n. 34146, torna a pronunciarsi sulla fattispecie con focus sulla condotta di chi altera o distrugge le scritture: non rileva il fatto che siano obbligatorie.

L'incipit della pronuncia è che l'obbligatorietà o meno di un libro o scrittura contabile non rileva ai fini del reato di cui all'art. 216 L.F., poiché il reato in questione può essere realizzato su qualsiasi documento relativo alla vita dell'impresa e ciò in sintonia con la ratio dell'incriminazione, incentrata sull'effettiva e non solo formale possibilità di conoscere i tratti della gestione d'impresa, tenendo conto di qualsiasi strumento che avrebbe potuto consentire, qualora fosse stato regolarmente tenuto o conservato, l'esame della gestione. Secondo il primo, più risalente orientamento, rileva la Corte, occorre distinguere tra impresa individuale e collettiva. Infatti, mentre nel caso di bancarotta documentale dell'imprenditore individuale vengono in considerazione i libri o le altre scritture contabili previste dall'art. 2214 C.C., per ciò che concerne le società commerciali, per effetto dell'implicito richiamo operato dall'art. 223 L.F., vengono in rilievo tutti quei libri che la legge rende per esse obbligatori. Il secondo orientamento, invece, ha escluso dall'oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale societaria i libri sociali, specificamente disciplinati dall'art. 2421 C.C., che rappresentano fatti relativi all'organizzazione interna dell'impresa e non il possibile tramite della ricostruzione del movimento degli...

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