Falsità e inesistenza rappresentano due termini spesso utilizzati in maniera indiscriminata l'uno in sostituzione dell'altro, senza porre particolare attenzione alla concreta portata semantica di ciascuna delle parole citate. Questa differenza si pone però come un fattore centrale in riferimento all'ipotesi di dichiarazione fraudolenta, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000. Dopo le modifiche operate dal D. Lgs. 24.09.2015, n. 158, la fisionomia dell'ipotesi delittuosa risulta radicalmente mutata: la dichiarazione infedele si viene concretamente a configurare in due modi: con una condotta avente a oggetto l'annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale (ovviamente, al superamento della prefissata soglia di “evasione d'imposta”), ma anche in relazione a condotte di indebita riduzione dell'imponibile da assoggettare a tassazione, operato tramite l'indicazione di costi descritti non più come “fittizi”, ma indicati specificamente come “inesistenti”.
Con ciò, non verrebbe più conferito alcun rilievo al vaglio quantitativo della divergenza dei valori riportati in dichiarazione e alla stima circa il rispetto dei criteri di inerenza e competenza di costi che, tutto sommato, risultavano comunque oggettivamente inesistenti.
Tale ricostruzione ha di recente costituito oggetto di uno specifico intervento giurisprudenziale (Cass. Pen. Sez. III,...