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Diritto 09 Luglio 2021

Falsità ideologica e indebita compensazione

Il reato di cui all’art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 si caratterizza per la redazione di un Mod. F24 in cui trovano capienza crediti inesistenti o non spettanti.

Il reato di indebita compensazione previsto ai sensi dell’art. 10-quater D.Lgs. 74/2000, risulta connotato da alcune peculiarità a cagione della sussistenza di una componente fraudatoria correlabile alla compilazione di un documento che, in concreto, risulta ideologicamente falso con riferimento all'indicazione di crediti inesistenti o non spettanti riportati nel modello F24. Ne consegue che, al fine del superamento della soglia di punibilità prevista per la configurazione propria del reato, non rileva l'anno a cui fanno riferimento i tributi indebitamente fruiti, ma occorre riferirsi esclusivamente all'ammontare complessivo dei crediti inesistenti e non spettanti nel momento in cui vengono indebitamente utilizzati in compensazione. Riguardo all'ipotesi di reato in commento, si è a lungo dibattuto sulle interrelazioni con il ben differente reato di truffa. Tuttavia, da un'attenta disamina del contenuto della norma che delinea una tale condotta, è possibile concludere che l’indebita compensazione possa essere ricondotta più nell’alveo di un contegno elusivo e non già ingannatorio, tipico della truffa. Per dirla in altre parole, la fruizione di dati e documenti non veritieri in base ai quali risulta attestata la sussistenza di crediti inesistenti o non spettanti e la conseguente sottrazione di tali crediti dal quantum oggetto di versamento tramite F24, non può sicuramente essere qualificata...

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