Il bilancio consuntivo degli enti locali è un atto pubblico rilevante, esaminato e approvato dal Consiglio, avente anche valenza esterna perché è destinato a tutti i portatori di interesse, con il fine di rappresentare i risultati gestionali della res publica. In quanto documento rappresentativo di dati, è del tutto evidente che possa essere oggetto di falsificazione sia materiale che ideologica da parte dei funzionari e degli amministratori pubblici.
Il reato di falso ideologico in atto pubblico scaturisce dall’adozione di atti interni con funzione attestativa o probatoria esterna, necessari per formare un atto più complesso come il rendiconto di gestione, con l’intento di distorcere la reale situazione economica e finanziaria dell’ente pubblico.
Tale reato rientra tra quelli contemplati contro la fede pubblica ed è punibile secondo le disposizioni contenute all’art. 479 c.p., norma applicabile ai consiglieri comunali, al segretario generale e all’organo di controllo, in quanto tutti svolgono funzioni di pubblico ufficiale. L’aspetto sanzionatorio di tale ipotesi di reato è contemplata all’art. 476 del codice penale, che fedelmente recita: “Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un...