Accertamento, riscossione e contenzioso 24 Gennaio 2024

Familiari abituali e prevalenti nel primo accesso ispettivo

Ai fini dell’accertamento ispettivo che porta all’iscrizione del familiare presso la gestione artigiani e commercianti INPS non è sufficiente che nella deposizione spontanea si usino vocaboli come “abituale” e “prevalente”.

Fermo il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra familiari in assenza dei vincoli di eterodirezione caratterizzanti la prestazione d’opera di cui all’art. 2094 c.c., non può intendersi, in sede ispettiva, automaticamente addebitabile l’iscrizione d’ufficio presso la Gestione commercianti. Invero, a mente dell’art. 1 L. 27.11.1960, n. 1397 e successive modifiche e integrazioni, l’iscrizione alla predetta Gestione previdenziale è obbligatoria qualora si realizzino congiuntamente le condizioni previste dalla legge e in particolare la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. L’onere della prova rispetto agli anzidetti caratteri è a carico dell’Istituto previdenziale che dovrà, altresì, tener conto delle condizioni di occasionalità, esclusa dall’obbligo contributivo in oggetto, come specificato dal Ministero del Lavoro nella nota 13.06.2013, prot. 37/0010478/MA007.A001. Secondo il parere ministeriale, nell’ambito dei diversi settori produttivi, l’iscrivibilità o meno alla Gestione di appartenenza è rinvenibile nel disposto dell’art. 21, c. 6-ter D.L. 30.09.2003, n. 296, sicché sussiste l’onere contributivo laddove la prestazione venga resa in misura superiore alle 90 giornate o alle 720 ore in ragione d’anno. Superati questi limiti, è pacifico che le collaborazioni...

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