Il 31.03.2026 l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato le specifiche tecniche aggiornate per la fattura elettronica versione 1.9.1, destinate a entrare in vigore il 15.05.2026. Tre sono le modifiche sostanziali e almeno 2 di queste, quella sul Gruppo Iva e quella sullo sport dilettantistico, toccano direttamente la quotidianità operativa di molti studi professionali e software house. Vale la pena capire esattamente cosa cambia, e soprattutto perché.
Con la versione 1.9.1 il Sistema di Interscambio (SDI) acquisisce un nuovo controllo automatico sulle fatture indirizzate a soggetti che fanno parte di un Gruppo Iva. In particolare, quando il campo partita Iva del cessionario non è valorizzato e risulta presente solo il codice fiscale, il sistema verifica che quel codice fiscale corrisponda a uno dei partecipanti effettivi al Gruppo e non al Gruppo nel suo insieme. Se il dato è incoerente, la fattura viene respinta con il codice errore 00327. Il nuovo codice si affianca a quelli già esistenti (00321 e 00322 per il ciclo attivo, 00325 e 00326 per il ciclo passivo con partita Iva del Gruppo presente) e opera esclusivamente sul ciclo passivo in assenza di partita Iva del cessionario. La regola sostanziale non è nuova: l'art. 3, c. 2 D.M. 06.04.2018 già prevedeva che nelle operazioni verso un Gruppo Iva il fornitore indicasse la partita Iva del Gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente, comunicato dal rappresentante del Gruppo. Quello che cambia è che ora il sistema effettua questa verifica in modo automatico, con scarto immediato del file.
Per chi gestisce clienti strutturati in Gruppo Iva il rischio concreto è quello di ricevere notifiche di scarto a partire dal 15.05.2026 se le anagrafiche non vengono controllate con anticipo: il codice fiscale indicato deve essere quello del singolo partecipante, non quello attribuito al Gruppo come entità complessiva.
La seconda novità riguarda il settore sportivo dilettantistico. È stata introdotta nel tracciato XML una nuova stringa da valorizzare nel blocco "AltriDatiGestionali": la sigla "ESENZSPORT" nell'elemento "TipoDato", che serve a segnalare che il compenso pagato beneficia del regime di non imponibilità fiscale previsto dall'art. 36, c. 6 D.Lgs. 36/2021 (la riforma dello sport), che stabilisce la non concorrenza alla base imponibile dei compensi dei lavoratori sportivi dilettantistici fino a 15.000 euro per anno solare, indipendentemente dalla forma contrattuale (lavoro subordinato, autonomo o collaborazione coordinata e continuativa). È opportuno precisare che la norma non configura tecnicamente un'esenzione in senso stretto, bensì una non imponibilità: i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino alla soglia indicata e, solo per la parte eccedente, concorrono alla formazione del reddito del percipiente. La soglia si applica in modo cumulativo sull'importo complessivo annuo percepito da tutti i soggetti sportivi: se un istruttore riceve compensi da più associazioni nel corso dell'anno, il tetto dei 15.000 euro si calcola sulla somma di tutti i compensi, come già previsto dalla norma stessa.
La valorizzazione della stringa “ESENZSPORT” è facoltativa (non incide sulla validità formale della fattura), ma costituisce uno strumento di tracciabilità che l'Amministrazione Finanziaria potrà utilizzare per monitorare direttamente nel flusso documentale la quota di compensi che beneficia del regime agevolato. Un passo verso la trasparenza e, probabilmente, verso futuri controlli più mirati.
Sul fronte tecnico-operativo, la versione 1.9.1 aggiorna le procedure di accreditamento ai canali web service e SFTP e, soprattutto, triplica il limite massimo di codici destinatario registrabili: da 100 a 300. Per gli intermediari e i provider di fatturazione che gestiscono volumi elevati si tratta di un adeguamento atteso da tempo (il tetto precedente era diventato un vero collo di bottiglia operativo). Il codice destinatario a 7 caratteri, che identifica il canale di ricezione nel Sistema di Interscambio, potrà ora essere registrato in numero molto maggiore, con benefici evidenti per le strutture organizzate.
