Dopo la tanto attesa emanazione del D.M. 24.08.2020, n. 132, che stabilisce tassativamente le cause di rifiuto, gli addetti ai lavori devono conoscere con precisione i requisiti obbligatori del documento.
Per l'ente locale si tratta di adattare il ristretto ambito di applicazione della norma “tecnica” di “rifiuto” (sempre “tecnico”) della fatturaPA con l'obbligo, in capo al responsabile del servizio finanziario, di ottemperare a quanto previsto dall'art. 184, c. 4, del TUEL (il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione). I controlli e riscontri fiscali, peraltro, devono essere effettuati nel particolare contesto dello split payment e delle relative cause di esclusione (quasi tutte delineate dalla prassi amministrativa per colmare le lacune normative).
I campi obbligatori, ai fini fiscali, sono innanzitutto quelli contemplati dall'art. 21 D.P.R. 633/1972. Tra questi, le più diffuse criticità si rilevano per le lacune nell'ambito della “descrizione” (lett. g) e della data in cui é effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o data in cui é corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (lett. g-bis), ora che il legislatore ha introdotto la tolleranza di 12 giorni tra effettuazione dell'operazione e trasmissione del documento.
Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con...