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Accertamento, riscossione e contenzioso 03 Giugno 2026

Fatture elettroniche e obbligo di esibizione in sede di verifica

La sentenza n. 137/2025 della Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità delle richieste di dati già disponibili nelle banche dati pubbliche. Nonostante ciò, questo principio è ancora oggi disatteso dagli Uffici finanziari.

Con la sentenza 28.07.2025, n. 137 la Corte Costituzionale ha affrontato la questione delle preclusioni documentali previste dall’art. 32, cc. 4 e 5 D.P.R. 600/1973 e ha stabilito 2 principi fondamentali. Il primo: la sanzione dell’inutilizzabilità dei documenti non esibiti in risposta agli inviti dell’Ufficio scatta soltanto quando si tratta di elementi dal contenuto univocamente favorevole al contribuente, cioè quelli che, se consegnati subito, avrebbero potuto impedire l’accertamento o ridurne la portata. Se invece il documento ha un contenuto misto, ossia contiene anche elementi potenzialmente sfavorevoli al contribuente stesso, la preclusione non opera e il documento resta liberamente utilizzabile in giudizio. Il secondo principio è ancora più incisivo: l’Amministrazione Finanziaria non può chiedere al contribuente documenti o informazioni che già possiede o che potrebbe ottenere semplicemente interrogando le proprie banche dati.

La Corte ha fatto un riferimento esplicito alle fatture elettroniche conservate nel Sistema di Interscambio, precisando che non è giustificabile imporre al contribuente un onere di attivazione per fornire dati di cui l’Agenzia delle Entrate potrebbe facilmente disporre. La Consulta ha anche evidenziato un rischio concreto: costringere il contribuente a trasmettere dati già disponibili lo espone alla possibilità di commettere errori che, paradossalmente, potrebbero poi rendere quelle stesse prove inutilizzabili. Questo principio, peraltro, non nasce dal nulla: trova un precedente nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8299/2014) e una base normativa diretta nell’art. 6, c. 4 dello Statuto del Contribuente, che già vietava di richiedere documenti in possesso dell’Amministrazione. La sentenza della Consulta lo ha però elevato al rango di interpretazione costituzionalmente orientata, conferendogli una forza vincolante ben superiore. Nei fatti, tuttavia, questi principi sono, ancora oggi, largamente inapplicati. Nelle verifiche fiscali e nei questionari che gli Uffici inviano quotidianamente ai contribuenti ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 600/1973, continuano a essere richieste copie di fatture elettroniche di acquisto e di vendita, registri Iva, documentazione su operazioni già integralmente tracciabili attraverso il Sistema di Interscambio. Si tratta di dati che l’Agenzia delle Entrate ha nei propri archivi e che potrebbe consultare in autonomia, eppure il contribuente è ancora chiamato a stamparli, ordinarli e consegnarli, spesso in volumi considerevoli e con tempi ristretti. Le conseguenze di questo comportamento sono tutt’altro che trascurabili.

Sul piano della legittimità, un invito che richieda documenti già in possesso dell’Amministrazione è viziato alla radice e non può produrre la preclusione probatoria prevista dall’art. 32: se l’Ufficio fonda un accertamento sulla mancata risposta a un invito di questo tipo, il contribuente potrà contestare in giudizio sia l’invito sia la preclusione che ne deriverebbe.
Sul piano pratico, il professionista incaricato ha oggi uno strumento in più per opporre un rifiuto motivato, richiamando espressamente la sentenza n. 137/2025 della Corte Costituzionale e l’art. 6, c. 4 L. 212/2000. È evidente che la persistente violazione di questi principi contraddice frontalmente il modello collaborativo che la stessa Consulta ha indicato come cardine del rapporto Fisco-contribuente, vanificando lo spirito di una riforma tributaria che, con il D.Lgs. 221/2023, ha puntato proprio sul dialogo anticipato e sulla riduzione del contenzioso. Sarebbe dunque necessario che l’Agenzia delle Entrate emanasse direttive interne coerenti con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, adeguando modulistica e procedure operative. Fino a quel momento, il rischio concreto è che gli accertamenti fondati su richieste documentali illegittime vengano annullati in sede giudiziaria, con un aggravio di costi e di tempo per l’intero sistema.