Premesso che la fattura non dispone di una configurazione definitoria e neppure che essa deriva da una precisa struttura grafica, dal momento che l’art 21, c. 1, D.P.R. 633/1972 testualmente dispone: “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizio emette la fattura anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili”, il suo paradigma strutturale viene legislativamente fatto coincidere con la rappresentazione cartolare dell’operazione imponibile o comunque rilevante ai fini IVA, in unione con il preciso contenuto descrittivo del c. 2, del cit. art. 21, D.P.R. 633/1972, pur esso determinante ai fini della qualificazione del documento alla stregua di “fattura”. Detto questo, il punto di vista della Cassazione è che le fatture, per essere considerate valide ai fini fiscali e civilistici, devono rispettare i requisiti dell'art. 21 D.P.R. 633/1972. La sentenza 25.07.2024, n. 20719 ha ribadito che solo le fatture conformi a questi requisiti costituiscono prova a favore dell'impresa. Tale orientamento risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 15.09.2016, causa C-516/14), secondo la quale la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della Direttiva n. 2006/112), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi, al fine...