La Corte di Cassazione con l’ordinanza 25.05.2023, n. 14656, ha statuito che in caso di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini Iva, la prova che grava sull’Amministrazione Finanziaria non riguarda solo l’oggettiva “fittizietà” del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale. Testualmente per il Giudice di legittimità: “Oltre alla condizione di cartiera del fornitore, la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione dimostri in base ad elementi oggettivi e specifici che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere con l’ordinaria diligenza da misurare in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione partecipava a un’evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull’inesistenza del contraente”.
Tale gravame di prova si raccorda con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 21.06.2012, cause C-80/11 e C-142/11) sull’onere della prova rispetto alla malafede del contribuente, la cui buona fede va presunta in mancanza di evidenti elementi contrari forniti dall’Amministrazione Finanziaria.
La pronuncia della Corte UE ha riguardato un’operazione oggettivamente inesistente e non solo soggettivamente inesistente,...