La sentenza della Cassazione 10.11.2020, n. 25106 offre spunti di riflessione sul tema delle fatture soggettivamente inesistenti. La fattispecie rappresenta un sistema di frode fiscale che si realizza nell’Unione Europea e sfrutta in modo illegale la disciplina dell’Iva comunitaria, che prevede l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione. Il cliché che delinea il sistema di frode si attua solitamente in alcuni passaggi, che possono essere così sintetizzati:
- il soggetto nazionale effettua cessioni di beni non imponibili verso società ubicata in altro Stato membro, senza che la merce varchi i confini, poiché destinata ad altri soggetti operanti sul territorio nazionale;
- la società ubicata in altro Stato membro cede gli stessi beni a una società di comodo italiana che li cede a sua volta ad acquirenti nazionali, senza adempiere ad alcun obbligo fiscale;
- l’acquirente nazionale detrae l’Iva addebitata a titolo di rivalsa e a seconda del tipo di accordo illecito, può anche ottenere la retrocessione dell’Iva addebitata dalla società di comodo e da quest’ultima non versata all’Erario. Il meccanismo descritto può essere effettuato con gli stessi beni, in più passaggi e con più società di comodo, tanto da essere definito in gergo “frode carosello”.
La Cassazione, con la sentenza di cui sopra, ha esaminato il caso...