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Diritto del lavoro e legislazione sociale 26 Giugno 2026

Ferie: differenze retributive solo se effettivamente dissuasive

Con l’ordinanza 8.06.2026, n. 18529 la Cassazione afferma che le differenze retributive durante i periodi feriali, derivanti da indennità correlate allo status professionale del lavoratore, devono essere effettivamente dissuasive.

Nell’interpretare l’indiscusso principio di matrice europea inerente alla retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie annuali, la Cassazione, nell’ordinanza n. 18529/2026, ha affermato che il differenziale rispetto agli emolumenti spettanti per le giornate di effettiva prestazione lavorativa deve essere tale da costituire una significativa componente del trattamento economico spettante, capace di porsi quale evidente deterrente alla fruizione delle ferie. Nella comparazione tra la retribuzione in costanza di servizio e quella nel periodo feriale, oltre a verificare il presupposto di collegamento funzionale dell’emolumento con l’esecuzione delle mansioni e lo status personale e professionale del lavoratore, le eventuali indennità riconosciute dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro devono incidere in maniera significativa sul trattamento economico riconosciuto dal datore di lavoro in una misura comunque idonea a essere valutata come effettivo deterrente alla fruizione delle ferie.Specificatamente, nel giudizio di legittimità, facente seguito alla riforma operata dalla Corte d’Appello di Torino rispetto al giudicato di prime cure, gli Ermellini hanno affermato che una differenza retributiva pari al solo 3,37% del trattamento economico spettante è una misura talmente contenuta da poter escludere qualsivoglia effetto deterrente sulla fruizione delle ferie. L’assunto appare allinearsi ai plurimi indirizzi della giurisprudenza...

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