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Diritto
09 Dicembre 2019
Fideiussione: tutela del compratore purché non si abusi del diritto
L'acquirente di un immobile da costruire non può far valere la nullità del contratto sul tardivo rilascio della garanzia, quando la tutela prevista dalla norma sia stata comunque garantita o il soggetto abbia conseguito lo scopo.
Ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 122/2005, all'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto, che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio e a consegnare all'acquirente una fideiussione, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore abbia riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, debba ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
La norma in esame configura un'ipotesi di nullità relativa la cui declaratoria è rimessa all'esclusiva iniziativa dell'acquirente ed è finalizzata a preservare l'interesse dell'acquirente a recuperare, tramite apposita garanzia, le eventuali somme versate al venditore.
La soluzione legislativa a favore della nullità è pertanto orientata dall'esigenza di predisporre una forma di controllo sulla regolarità dell'operazione nel suo complesso, a tutela di interessi considerati deboli sul piano negoziale e, pertanto, suscettibili di protezione attraverso meccanismi correttivi dello squilibrio del potere contrattuale, pur sempre nel rispetto di valori...