Figli disabili: per la detrazione basta richiamare la L. 104/1992
Per conservare la detrazione per i figli disabili oltre i 30 anni non occorre che il verbale sanitario richiami la situazione di gravità dell’art. 3, c. 3 L. 104/1992: basta l’accertamento della disabilità ai sensi dell’art. 3.
Una precisazione dell’Agenzia delle Entrate scioglie un dubbio rilevante per molte famiglie con figli disabili fiscalmente a carico. Per mantenere la detrazione spettante ai genitori, la certificazione medica non deve necessariamente indicare anche il c. 3 dell’art. 3 L. 104/1992: è sufficiente il riferimento generale all’art. 3. Il chiarimento arriva attraverso una faq pubblicata il 14.09.2026 su FiscoOggi, nella quale l’Amministrazione Finanziaria affronta un’incertezza divenuta particolarmente importante dopo le modifiche alle detrazioni per i figli a carico introdotte dalla legge di Bilancio 2025.La questione nasce dalla struttura dell’art. 3 L. 104/1992. Il c. 1 definisce la persona con disabilità; il c. 3 disciplina invece le situazioni con connotazione di gravità. In questa seconda ipotesi, la riduzione dell’autonomia personale rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, con conseguente priorità nell’accesso ai programmi e ai servizi pubblici.Proprio la distinzione tra disabilità e gravità aveva indotto molti contribuenti a chiedersi se, ai fini fiscali, il verbale dovesse recare espressamente anche l’indicazione dell’art. 3, c. 3. La risposta dell’Agenzia è favorevole ai contribuenti: per il riconoscimento della detrazione è sufficiente che la disabilità sia accertata ai sensi dell’art. 3 L. 104/1992, senza ulteriori specificazioni sul comma applicato.Occorre distinguere tale beneficio dalle...