Diritto del lavoro e legislazione sociale 19 Ottobre 2024

Figura del preposto di fatto

La L. 215/2021 ha introdotto l’obbligo di individuazione della figura del preposto in ogni ambiente di lavoro, ma questo passaggio non ha comportato il venir meno della figura del preposto di fatto.

Secondo l’art. 2 D.Lgs. 81/2008, il preposto è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".In genere, il preposto coincide con figure come capi-squadra, capi-officina, capi-reparto, capi-produzione, capi-turno, capi-cantiere ecc., che già di per sé sovrintendono e vigilano sulle operazioni di altri lavoratori.L'art. 299 D.Lgs. 81/2008, tratta l'esercizio di fatto di poteri direttivi. Esso prevede che le posizioni di garanzia relative a datori di lavoro, dirigenti e preposti gravino anche "su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti".Ecco che ritroviamo la figura del preposto “di fatto”, ovvero colui che, senza alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro, svolge concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo di conseguenza, in ragione del principio di effettività codificato dall’art. 299 D.Lgs. 81/2008, la correlata posizione di garanzia (Cass., sent. 29.05.2014, n. 22246).Varie sentenze hanno richiamato espressamente il “principio di effettività”, trovandosi a giudicare su casi in cui c’era un preposto “di fatto”...

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