La sentenza chiama in causa una figura spesso dibattuta, ma che di fatto è sempre di più messa al centro delle dinamiche della gestione dei ruoli in ambito Sicurezza, si parte dal fatto che molto spesso il preposto è un lavoratore dipendente senza particolari incarichi o deleghe, ma che ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 81/2008 è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".
Di fatto nel caso specifico viene chiamato in causa per omessa vigilanza in merito a situazione di pericolo che ha poi visto coinvolto in un infortunio un lavoratore e subito si precisa che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il lavoratore è "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito di una organizzazione gestita da un datore di lavoro". La precisazione è fondamentale poiché nel caso di specie l’infortunio ha riguardato un titolare di ditta individuale, figura non in organico del datore di lavoro cui faceva riferimento il preposto.
In tal senso, questa Corte ha individuato, nel catalogare gli obblighi delle figure di riferimento in ambito di sicurezza (datore di lavoro, del dirigente e del preposto), per il caso di plurimi (e interferenti) interventi in un solo cantiere di imprese affidatarie di lavori diversi (complementari o meno che essi siano), una posizione di garanzia che riguarda i rischi di tutti quanti abbiano causa lavorativa di accesso al cantiere, senza riguardo alla esistenza o meno di uno specifico rapporto tra l'infortunato ed il singolo titolare della suddetta posizione.
Più specificamente, è stato precisato che è manifestamente infondata la pretesa del preposto secondo cui l'obbligo di predisporre modalità di lavoro in sicurezza e di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione antinfortunistica sussisterebbe esclusivamente nei confronti dei dipendenti del suo datore di lavoro, dovendosi estendere l'applicazione delle misure di prevenzione a tutti coloro che si trovano nell'ambiente di lavoro e, in particolare, a coloro che, nell'ambito dell'organizzazione di lavoro dell'impresa, siano inseriti nell'attività lavorativa che svolgono in collaborazione con i suoi dipendenti.
Si tratta di applicazione della norma nel suo senso proprio, chiaramente va a gravare su figure come i preposti che spesso sono attori della sicurezza resi poco consapevoli e su questo aspetto l’attività d’indagine deve avere riguardo e riserva di approfondimento, anche perché la sentenza continua con un altro importantissimo principio in merito al ruolo di altre e centrali figure. Infatti, viene riportato che in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri-doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto).
Quindi, prende piede una sostanziale doppia valutazione sui doveri dei chiamati a gestire la sicurezza in cantiere (e in luoghi di lavoro in genere, si può traslare il ragionamento su RSPP e SPP), le figure di CSP e CSE non vengono individuati quali primi responsabili di infortuni in quanto hanno responsabilità che operano su altro piano, di gestione e organizzazione; l’attuazione concreta della prevenzione e segnalazione di rischi o pericoli, è demandata alla catena operativa datore-dirigente-preposto (cui va aggiunto l’ultimo anello, il lavoratore), è su costoro che ricade in primis la responsabilità di fatto in caso di condotte omissive o commissive che determinano infortuni.
