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Imposte e tasse 15 Novembre 2023

Finanziamenti infruttiferi soggetti all’enunciazione

I verbali assembleari costituiscono il supporto documentale che consente l’enunciazione (art. 22 del Tur) dei finanziamenti infruttiferi ai fini dell’imposta proporzionale di registro nella misura del 3%.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 9.11.2023, n. 31174, ha ribadito l’idoneità di un verbale assembleare a fungere da supporto documentale di enunciazione ai fini dell’imposta di registro dei precedenti finanziamenti fatti dai soci a favore della società partecipata con l’insorgenza del corrispondente obbligo impositivo nella misura proporzionale del 3%. Tale indirizzo giurisprudenziale non trova consenso da parte sia della dottrina, sia del Consiglio Notarile di Milano (massima n. 45) che ritengono invece non sussistano i presupposti strutturali della fattispecie dell’enunciazione come contemplati all’art. 22 D.P.R. 131/1986 per il quale testualmente: “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”. Nella sussistenza di tali presupposti il principio dell’enunciazione esercita una sorta di forza espansiva in virtù della quale quando l’atto enunciante fa riferimento a un altro atto non registrato (il cd. atto enunciato) opera l’obbligo della registrazione anche di quest’ultimo. Tuttavia, per il Consiglio Notarile di Milano (massima n. 45) il verbale dell’assemblea sociale si configura come un mero resoconto degli accadimenti assembleari da concepirsi come un atto...

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