Le condizioni affinché i finanziamenti di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche, a favore di società a responsabilità limitata, di cui non detengono partecipazioni, non siano considerati raccolta del risparmio tra il pubblico, sono state elencate dal Tribunale di Roma nella recente sentenza n. 3735/2023. Nell’interpretazione dei Giudici romani, il terzo estraneo alla compagine sociale può lecitamente concedere a una Srl un prestito erogato mediante modalità tracciata, vale a dire bonifico o assegno bancario.
Il contratto di mutuo/finanziamento, osserva il Tribunale di Roma, non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, ma la mera consegna della somma di denaro, essendo il contratto di finanziamento un contratto reale che si perfeziona con la consegna della “cosa” (re perficitur obligatio).
Valorizzando il contenuto di quanto disposto dagli artt. 11 D.Lgs. 385/1993 e 2 delibera CICR n. 1058/2005, la sentenza n. 3735/20023 accoglie la tesi secondo cui un terzo può legittimamente erogare “…un finanziamento a una società qualora lo stesso sia concordato mediante trattativa privata con indicazione della natura…”.
Si consideri che la sentenza in commento ha ritenuto legittimo, in ambito civilistico, l’accordo tra mutuante e mutuatario indipendentemente dalla natura giuridica dei contraenti, nel rispetto delle prescrizioni normative ed...