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Diritto 02 Aprile 2021

Finanziamento infruttifero dal punto di vista dell'antieconomicità

In mancanza di un'idonea giustificazione, è ragionevole mettere in conto un intervento rettificativo dell’Amministrazione Finanziaria.

Nell’ordinanza 12.03.2021, n. 6984, la Corte di Cassazione afferma che in mancanza di idonea giustificazione, l’effettuazione di finanziamenti infruttiferi da parte dei soci può rappresentare un concreto segnale di pericolosità fiscale, se vengono riscontrate anomalie desumibili da un contegno antieconomico del contribuente. Le questioni che ruotano attorno alla tematica dell'economicità delle attività d’impresa rappresentano una materia sempre attuale. Con riferimento alle contestazioni in materia, possiamo fare rimando a svariate forme di rettifiche riferite all'alterazione di componenti reddituali (sia di carattere positivo che negativo) e che, secondo il Fisco, occulterebbero un atteggiamento rivolto essenzialmente all’evasione fiscale. Si assiste in proposito a forme di controllo in cui l’Amministrazione Finanziaria procede con una azione di verifica tesa al vaglio della congruità delle spese e dei ricavi dell’impresa che, se ritenuti non proporzionate alla sottostante fattispecie di riferimento, possono dar luogo alla rettifica di componenti reddituali, anche tramite il ricorso all’accertamento analitico-induttivo. A parere di chi scrive, in termini di similitudine, si potrebbe accostare il concetto dell'antieconomicità a quello dell'inerenza, tanto che si parla a tal proposito di “inerenza quantitativa”. Infatti, nella verifica e contestazione di operazioni...

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