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Imposte dirette
29 Ottobre 2025
Fine della neutralità fiscale nelle operazioni su azioni proprie
Le indicazioni del disegno di legge di Bilancio 2026 che considera come ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di azioni proprie e il costo di acquisto.
L’art. 32 del disegno alla legge di Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17.10.2025, prevede l’introduzione di interventi di rilievo in relazione al trattamento fiscale delle operazioni aventi a oggetto azioni o quote proprie, incidendo in modo diretto sul principio di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83 del Tuir. La disposizione, in attesa della piena attuazione della riforma fiscale stabilita dalla L. 111/2023, prevede che la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di azioni o quote proprie e il relativo costo di acquisto debba essere ricompresa tra i ricavi, in deroga al citato principio di derivazione. L’intervento legislativo comporta un mutamento strutturale della natura fiscale dell’operazione, trasformando un evento finora neutrale in un fatto generatore di reddito imponibile.Ricordiamo che, sul piano contabile, secondo il principio OIC 28, le azioni proprie devono essere iscritte come una riserva negativa di patrimonio netto e, in sede di alienazione, l’eventuale differenza tra valore contabile e valore di realizzo deve essere imputata anch’essa a patrimonio netto, senza impatto sul conto economico. In applicazione del principio di derivazione rafforzata, questa neutralità contabile si è finora tradotta, ai fini fiscali, in un regime di neutralità, con conseguente irrilevanza ai fini reddituali delle operazioni di acquisto, annullamento e cessione di azioni proprie. Viceversa, la scelta del...