La pace contributiva (art. 1, c. 126-130 L. 213/2023), introdotta come misura temporanea per consentire il riscatto dei periodi totalmente privi di contribuzione, ha rappresentato negli ultimi anni uno strumento rilevante di recupero previdenziale. Tuttavia, con la scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato al 31.12.2025, tale istituto non è più operativo dal 2026, lasciando nuovamente scoperta una vasta platea di lavoratori con carriere discontinue.La fine della pace contributiva, però, non esaurisce le possibilità di valorizzazione dei periodi non coperti da contribuzione. Esiste infatti un istituto di più lunga data, meno conosciuto, che consente il riscatto di specifici intervalli di inattività lavorativa: si tratta del riscatto dei periodi di disoccupazione intercorrenti tra rapporti di lavoro subordinato stagionali o a termine, previsto dall’art. 7 D.Lgs. 564/1996.A differenza della pace contributiva, questo strumento non è riservato ai soli lavoratori privi di versamenti al 31.12.1995, ma può essere utilizzato anche da chi possiede contribuzione anteriore al 1996, ampliando in modo significativo la platea dei potenziali beneficiari.Condizioni per il riscatto dei periodi di inattività - Affinché il periodo di disoccupazione possa essere ammesso a riscatto, devono essere soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: il periodo da riscattare deve collocarsi interamente dopo il 31.12.1996, anche se il rapporto di lavoro che lo precede...