Imposte dirette 09 Dicembre 2023

Fiscalità del differenziale positivo su acquisto credito d’imposta

Non è tassabile il differenziale positivo relativo all’acquisto del credito d’imposta da parte dell’associazione professionale: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate (interpello 30.11.2023, n. 472).

Il caso esaminato riguarda la qualificazione del “provento” (ossia la differenza tra somma pagata per l’acquisto del credito e il valore nominale dello stesso) ai fini fiscali, ovvero se rientri tra i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo o i redditi diversi. Ciò premesso, si esclude che il provento in questione rappresenti un reddito di capitale, ai sensi dell’art. 44 del Tuir, poiché dalla lettura della norma si evince che l’unica teorica attrazione in tale contesto potrebbe essere rappresentata dal c. 1, lett. h), che individua “gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”. Ebbene, il c. 1, lett. h) si traduce in una disposizione che ha una funzione di chiusura della categoria dei redditi di capitale, al fine di ricondurvi tutti i redditi derivanti dall’impiego del capitale, ovvero dalla concessione “temporanea” alla controparte della disponibilità del capitale. Nel caso di specie, l’acquisto del credito di imposta dietro corrispettivo non costituisce un impiego di capitale nel senso appena chiarito (cfr. C.M. 24.06.1998, n. 165). Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il successivo art. 54, c. 1 stabilisce che lo stesso è dato dalla differenza tra...

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