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Imposte dirette 03 Agosto 2026

Fisco d’agosto: attività e termini esclusi dalla sospensione feriale

Il Fisco non si ferma del tutto. Tra verifiche, rimborsi Iva, notifiche e termini del contraddittorio preventivo, restano numerose attività che richiedono un costante presidio operativo.

Le sospensioni estive dei termini fiscali non determinano un arresto generalizzato dell'azione amministrativa. Infatti, sulla base dell’attuale normativa, accanto alle tregue codificate, permangono adempimenti e attività istruttorie che proseguono senza soluzione di continuità e che richiedono un presidio operativo anche nel mese di agosto. Il quadro delle sospensioni può essere così sintetizzato: - art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006: congela dal 1.08 al 4.09 i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori;- art. 7-quater, c. 17 D.L. 193/2016: sospende nel medesimo arco temporale i termini di 30 giorni per il pagamento delle somme da controllo automatizzato (artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) e formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973); - art. 10, c. 1, lett. a) D.Lgs. 1/2024 inibisce dal 1.08 al 31.08 l'invio delle comunicazioni di irregolarità, salvi i casi di indifferibilità e urgenza. Le esclusioni sono numerose e insidiose. In 1° luogo, la sospensione istruttoria non opera per le richieste formulate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, né nell'ambito delle procedure di rimborso Iva. In questi casi, la documentazione richiesta dai verificatori dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza in sede di controllo "sul campo", così come quella funzionale all'erogazione del rimborso, deve essere prodotta nei...

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