Imposte dirette 10 Gennaio 2026

Flat tax neo-residenti: nuovo importo e impatto sul regime opzionale

La legge di Bilancio 2026 ha innalzato la flat tax per i neo-residenti a 300.000 euro, modificando in senso restrittivo il regime dei neo-residenti e spostandone l’accessibilità verso fasce sempre più ristrette di contribuenti.

L’art. 1, cc. 25-26 L. 30.12.2025, n. 199 ha introdotto un rilevante incremento dell’imposta sostitutiva prevista dal regime opzionale per i neo-residenti ex art. 24-bis del Tuir. In particolare, è stato incrementato da 200.000 a 300.000 euro annui, l’importo forfetario dell’imposta (che, com’è noto, colpisce i redditi di fonte estera prodotti dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia), con decorrenza per i trasferimenti di residenza civilistica avvenuti dal 1.01.2026.
Parallelamente, è stata raddoppiata da 25.000 a 50.000 euro l’imposta dovuta per ciascun familiare per il quale si estenda l’opzione, sempre a condizione che anch’essi rispettino i requisiti di accesso al regime.
L’intervento rappresenta un ulteriore irrigidimento della disciplina, che già con il D.L. 113/2024 aveva elevato la soglia da 100.000 a 200.000 euro, con applicazione retroattiva modulata sulla base della data di trasferimento della residenza civilistica. Tale incremento si colloca in un contesto più ampio di razionalizzazione dei regimi agevolativi, nella logica di una maggiore selettività dell'incentivazione fiscale, come delineato dalla struttura complessiva della Manovra 2026.

Resta confermata la durata massima di 15 anni, l’esenzione da monitoraggio fiscale (quadro RW), Ivie, Ivafe e dell’imposta sulle successioni e donazioni limitatamente agli attivi esteri. L’aumento dell’imposta a 300.000 euro (slegato dall’effettiva entità dei redditi esteri) introduce un ulteriore elemento di rigidità, che potrebbe disincentivare i soggetti con posizioni patrimoniali medio-alte, ma non tali da giustificare il nuovo ammontare. In ottica comparativa, va osservato che l’aliquota di 300.000 euro colloca il regime italiano tra i più onerosi d’Europa nell’ambito dei regimi di attrazione dei c.d. “high-net-worth individuals” (HNWI), indebolendo la competitività fiscale dell’Italia rispetto a Paesi come Portogallo, Spagna o Regno Unito, che adottano modelli a tassazione agevolata parziale o su base territoriale.

Sul piano tecnico, la legge di Bilancio 2026 ha modificato il c. 2 dell’art. 24-bis, confermando l’utilizzo della residenza civilistica (ex art. 43 c.c.) come spartiacque temporale per l’applicazione della nuova soglia. Questa scelta rischia di creare incertezza interpretativa e potenziali asimmetrie nel coordinamento con l’anagrafe tributaria. In particolare, l’adozione della residenza civilistica come criterio oggettivo di decorrenza, pur coerente con l’impianto sistematico del Tuir, impone un’attenta gestione delle comunicazioni all’anagrafe tributaria (AIRE) e delle tempistiche di rilascio della documentazione consolare, che potrebbero influenzare l’effettiva fruizione del regime agevolativo da parte dei contribuenti.

Si segnala, infine, che con l’estensione ai familiari, pur fruibile in qualsiasi momento del periodo di validità dell’opzione, il periodo massimo decorre comunque dall’ingresso del capofamiglia, con la conseguente cessazione automatica del regime per i familiari anche se entrati in un momento successivo.
Dal punto di vista operativo, occorre valutare con attenzione il momento dell’estensione familiare, in quanto la mancata contestualità potrebbe determinare una fruizione solo parziale del beneficio per i familiari, esponendo i contribuenti a un costo medio annuo effettivo più elevato rispetto alla durata pro-rata. Questo aspetto assume rilevanza anche in chiave di pianificazione successoria e relocation familiare.