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Lavoro 02 Marzo 2020

Fondi di previdenza complementare, omessi versamenti

Con la nota 17.02.2020, n. 1436, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa le procedure da attuare verso il datore di lavoro in relazione alla quota contributiva.

L'istituzione delle forme pensionistiche complementari è normata dall'art. 3 D.Lgs. 252/2005, che prevede la stipula di contratti e accordi collettivi o regolamenti aziendali. La previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria con versamenti volontari. Numerose sono le forme pensionistiche (c.d. fondi pensione) che hanno come scopo la raccolta del risparmio degli iscritti, che viene investito sui mercati finanziari allo scopo di valorizzarlo. L'INL ribadisce un concetto ormai maggioritario in giurisprudenza: tra previdenza obbligatoria (ex lege) e integrativa (ex contractu) esiste una differenza sostanziale. Tale differenza è individuata dalla Cassazione “nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni” (Cass. Civ., S.U., sent. n. 4684/2015). Il lavoratore è libero di aderire ad una forma pensionistica complementare e la sua adesione determina nei confronti del datore di lavoro l'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile. Per quanto concerne...

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