Il Ministero del Lavoro fornisce un utile riepilogo relativo alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali, trovandoci a ridosso della scadenza prevista per il 31.12.2022, per l’adeguamento dei fondi stessi alla disciplina in vigore dal 1.01.2022 in tema di ammortizzatori sociali e integrazioni salariali. In assenza di adeguamento, i datori di lavoro confluiranno nel FIS dal 1.01.2023 e i contributi già versati confluiranno a tale fondo.
Adeguamento platea dei datori di lavoro - È stata prevista l’estensione del campo di applicazione della normativa in tema di ammortizzatori sociali alle aziende che occupano anche solo un dipendente. Le parti sociali dovranno quindi stipulare appositi accordi per il relativo adeguamento dei fondi, da depositare al Ministero del Lavoro, il quale autorizzerà solo a seguito di apposita verifica.
Adeguamento prestazione di assegno di integrazione salariale - I fondi, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, devono assicurare la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'art. 3, c. 5-bis D.Lgs. 148/2015 (dal 2022 è previsto il massimale unico). La normativa stabilisce la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale delle imprese e della causale invocata, e comunque nel...