Fondi rischi e oneri non dedotti: utilizzo, rilascio e conferimento
Con la norma di comportamento 16.04.2026, n. 236 l’AIDC ha chiarito quando i fondi rischi e oneri non dedotti generano variazioni in diminuzione, sia in caso di utilizzo sia di rilascio, anche nel conferimento d’azienda.
La norma di comportamento AIDC n. 236 ha affrontato un tema di particolare rilievo: il trattamento fiscale dei fondi per rischi e oneri formati mediante accantonamenti non dedotti ai fini delle imposte sui redditi.Il punto di partenza è la disciplina contabile dell’Oic 31, che distingue i fondi per rischi (riferiti a passività di natura determinata ed esistenza probabile) dai fondi per oneri (relativi a passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza). In entrambi i casi si tratta di poste del passivo che accolgono obbligazioni o passività potenziali già riconducibili a situazioni esistenti alla data di bilancio e che non possono essere utilizzate come strumenti di rettifica di attività patrimoniali.Sul piano tributario, l’art. 107, c. 4 del Tuir sancisce, in via generale, l’indeducibilità degli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri, fatte salve le ipotesi espressamente previste dalla legge. Ne consegue che, al momento dello stanziamento del fondo, il componente negativo imputato a conto economico deve essere sterilizzato mediante la rilevazione di una “variazione in aumento”. Sul punto, la norma di comportamento ha chiarito che questa indeducibilità non determina una perdita definitiva del diritto alla deduzione, ma soltanto un differimento temporale della sua rilevanza fiscale. Infatti, quando il fondo viene successivamente utilizzato per far fronte all’onere o alla passività cui era...