La Suprema Corte, con ordinanza 22.12.2021, n. 41248, confermando i principi sanciti con la pronuncia del 29.07.2020 n. 16249, individua l’attività necessaria in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Il diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps la corresponsione delle somme a carico del Fondo di Garanzia rappresenta un diritto di credito di natura previdenziale distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Tale credito non rappresenta un’obbligazione solidale ed è ancorato non già alla cessazione del rapporto di lavoro, bensì al verificarsi dei presupposti previsti dalla L. 80/1992, quali l’insolvenza del datore di lavoro e l’accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale o la formazione di un titolo giudiziale e l’esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata.
Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell’esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, oppure, in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso in tutto o in parte dell’esecuzione forzata o, ancora, qualora l’ammissione del credito allo stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo, con la preventiva esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis.
Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia è...