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Diritto 03 Agosto 2020

Fondo di garanzia e legittimazione passiva del lavoratore

Una volta ottenuto il pagamento del TFR dal Fondo di garanzia, il lavoratore può partecipare al processo d’appello inerente alla quantificazione dello stesso, o perde la legittimazione passiva a seguito della surroga del Fondo?

Il diritto del lavoratore di ricevere le prestazioni poste a carico del Fondo di garanzia si perfeziona soltanto al verificarsi dei presupposti previsti dalla L. 297/1982, i quali sono così individuati dalla legge: a) insolvenza del datore di lavoro e verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo; b) formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata, in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali. Pertanto, in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali l'esistenza di un titolo giudiziale (oltre all'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata) rappresenta condizione essenziale per ottenere la prestazione a carico del Fondo di garanzia. È evidente che non può essere rigettata la domanda per difetto di interesse, se il lavoratore (munitosi di titolo giudiziale ed esperita infruttuosamente l'esecuzione) abbia richiesto poi la prestazione al Fondo di garanzia; mentre il datore di lavoro abbia per parte sua proposto appello avverso la sentenza di primo grado. Se è vero che l'Inps si surroga nei diritti del lavoratore (ma non si sostituisce al datore di lavoro insolvente) e conseguentemente: - nel caso di fallimento, ha titolo per intervenire nella procedura concorsuale ai fini del riparto; - nel caso di esecuzione individuale, può azionare direttamente il titolo, ottenuto dal lavoratore, nell'ipotesi...

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