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Diritto 09 Ottobre 2023

Fondo salva opere e giurisdizione

Il mancato accoglimento dell’istanza di accesso al “Fondo salva opere” o la revoca dell’erogazione concessa è impugnabile avanti al giudice amministrativo, essendo il Fondo istituito al MIT, o avanti al giudice ordinario, trattandosi di un diritto soggettivo dell’impresa insoddisfatta?

Con D.L. 30.04.2019, n. 34 (convertito dalla L. 58/2019), volto a introdurre misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo “salva opere” al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori, diretto alla soddisfazione, nella misura del 70%, dei crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore quando questi sia assoggettato a procedure concorsuali. L’assegnazione delle risorse è stata regolamentata dal successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture 12.11.2019 n. 144, con il quale è stato stabilito l’ambito di applicazione in riferimento alle gare di appalto pubblico di lavori di valore superiore ai 200.000 euro o relative a servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche di valore superiore a 100.000 euro, bandite a far data dal 30.06.2019. L’accesso al fondo è riferito ai crediti maturati nei confronti dell’appaltatore che sia stato assoggettato a procedura concorsuale nel periodo 1.01.2018-30.06.2019. L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è presentata telematicamente all’Amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale, corredata dalla documentazione attestante l’esistenza,...

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