Via libera al documento definitivo dedicato alla contabilizzazione degli oneri necessari allo smantellamento degli impianti e al ripristino delle aree interessate. Il chiarimento, rivolto ai soggetti che applicano i principi nazionali, riguarda in particolare le imprese che operano con strutture destinate a essere rimosse al termine della loro utilizzazione, come accade per le stazioni di servizio.
Rilevazione iniziale dell’obbligazione - I principi OIC 16 e 31, aggiornati nel 2024, prevedono che l’obbligazione di smantellamento o ripristino sia registrata nel momento in cui nasce, con un fondo che incrementa il valore del bene cui si riferisce. La logica sottostante è che il costo futuro debba essere riconosciuto sin dall’origine dell’impegno, così da rappresentare correttamente il valore economico del cespite.
Determinazione della stima - La quantificazione del fondo deve riflettere l’onere che si prevede di sostenere nel momento in cui l’intervento sarà effettivamente eseguito; l’attualizzazione è ammessa quando l’orizzonte temporale è significativo e le variabili economiche lo rendono necessario.
Metodi di stima e fonti informative - L’OIC chiarisce che non esiste un’unica tecnica di valutazione; di conseguenza il redattore del bilancio può adottare il metodo più adeguato, purché il risultato sia ragionevolmente vicino all’onere che si manifesterà al momento dell’esborso. Se non sono disponibili perizie, dati storici o analisi interne attendibili, è possibile utilizzare informazioni esterne, come i costi sostenuti da operatori comparabili. Tuttavia, tali parametri devono riguardare esclusivamente le attività di smantellamento e ripristino, senza includere eventuali interventi di bonifica ambientale, che seguono regole contabili differenti. Le stime devono essere riviste periodicamente, soprattutto quando emergono elementi nuovi che incidono sull’ammontare dell’obbligazione.
Ammortamento costi capitalizzati - Un ulteriore chiarimento riguarda la modalità con cui i costi capitalizzati devono essere ripartiti nel tempo. Quando l’obbligazione di smantellamento o ripristino insiste su un bene iscritto tra le immobilizzazioni materiali, la quota da ammortizzare segue la durata economica del cespite cui è collegata. Il tema diventa più delicato quando l’attività è svolta su terreni di proprietà, che per loro natura non sono soggetti ad ammortamento. In tali casi, l’OIC precisa che i costi connessi al futuro intervento non possono rimanere privi di ripartizione: essi devono essere distribuiti lungo l’arco temporale che separa la data di bilancio dal momento in cui si prevede di procedere al ripristino del sito. La “vita utile” da considerare non è quindi quella del terreno, ma quella dell’obbligazione stessa, determinata sulla base delle condizioni operative e delle autorizzazioni amministrative che regolano l’attività.
Assenza di accantonamenti negli esercizi precedenti - In tali circostanze, l’OIC precisa che la prima iscrizione del fondo non rappresenta la nascita di una nuova obbligazione, ma costituisce un aggiornamento della stima relativa a un impegno già esistente. Di conseguenza, l’importo inizialmente rilevato e le successive variazioni devono essere imputati al valore del bene cui l’obbligazione si riferisce, aumentando o riducendo il costo del cespite in coerenza con quanto previsto dal principio contabile. La risposta, infine, precisa che gli interventi di bonifica del sottosuolo, qualora l’inquinamento si verifichi durante l’attività operativa, non rientrano nel fondo di smantellamento o ripristino.
