La verifica della causa ostativa del possesso di partecipazioni per il soggetto forfetario. Il caso dei contratti di rete, da differenziarsi tra Rete-contratto e Rete-soggetto.
Il tema delle partecipazioni per il contribuente in regime forfetario necessita sempre di un’attenta analisi per non rischiare che l’acquisto di una partecipazione possa compromettere il regime stesso. Si ricorda infatti che il regime forfetario prevede, tra le altre, la seguente causa ostativa rubricata all’art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014: “non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni".Pertanto, mentre la prima tipologia di partecipazione, ossia la partecipazione in società di persone o associazioni o imprese familiari è da verificarsi nell’anno precedente l’accesso, ossia senza porre valutazioni di merito circa il ruolo in qualità di socio o la percentuale della partecipazione o l’attività esercitata, per la seconda occorre verificare se nel corso dell’anno di adesione al regime forfetario si verificano contemporaneamente queste 2 condizioni:1) controllo diretto o indiretto della società;2) esercizio di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal forfetario.In assenza di una delle 2...