Imposte dirette 28 Ottobre 2025

Forfetari e partecipazione in società semplice

Il rapporto tra il regime forfetario e la causa ostativa del possesso di partecipazioni. Focus sulla società semplice.

Un soggetto che detenga una partecipazione in società semplice può aprire partita Iva e optare per il regime forfetario. Tale asserzione si può evincere dalla circolare 10.04.2019, n. 9 che al paragrafo 2.3.2 affronta le cause ostative di cui all'art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014. Si ricorda che la lett. d) dispone che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'art. 5 del Tuir o che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. La ratio della norma è quella di evitare artificiosi frazionamenti dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte. Il contribuente che possiede quote in una S.n.c. se le cede entro fine anno, potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta. Stesso ragionamento vale per le partecipazioni in altre società di persone, associazioni, imprese familiari, aziende coniugali. Le operazioni di cessione delle partecipazioni al fine di applicare il regime forfetario non sono censurabili ai fini dell’abuso del diritto trattandosi di comportamenti atti a rimuovere le cause ostative...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.