Accertamento, riscossione e contenzioso
10 Marzo 2026
Forfetari e partecipazioni
La verifica della causa ostativa del possesso di partecipazioni per il soggetto forfetario. La distinzione tra partecipazione in società di persone e in società di capitali.
Per un soggetto che apre Partita Iva nel 2026 o intende avvalersi del regime forfetario a partire dal 2026 occorre sempre porre attenzione all’esistenza di partecipazioni societarie. Si ricorda, infatti, che il regime forfetario prevede, tra le altre, la seguente causa ostativa rubricata all'art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014: “non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni".Pertanto, mentre la prima tipologia di partecipazione, ossia la partecipazione in società di persone o associazioni o imprese familiari è da verificarsi nell’anno precedente l’accesso, ossia senza porre valutazioni di merito circa il ruolo in qualità di socio o la percentuale della partecipazione o l’attività esercitata, per la seconda occorre verificare se nel corso dell’anno di adesione al regime forfetario si verificano una serie di condizioni. Partendo dalla partecipazione in società di persone, la valutazione va effettuata sull’anno 2025, ossia se nel 2025 (e tutt’ora) si possiede questa partecipazione non è possibile aderire al regime forfetario, la si...