Imposte dirette 09 Gennaio 2024

Forfetari e ritenuta d’acconto

La ritenuta d’acconto deve essere operata all’atto del pagamento del corrispettivo: pertanto, sulla fattura, o meglio l’incasso, che porta al superamento della soglia dei 100.000 euro, dovrà essere applicata la ritenuta.

Tra gli altri chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 5.12.2023, n. 32/E viene trattato il tema della ritenuta d’acconto e degli effetti che si genererebbero in caso di superamento del limite dei 100.000 euro di ricavi/compensi nell’anno. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25, c. 1 D.P.R. 600/1973, i soggetti che corrispondono a soggetti residenti compensi per prestazioni di lavoro autonomo devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa. Nel caso dei contribuenti forfetari tale obbligo è derogato dall’art. 1, c. 67 L. 190/2014, disponendo che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Inoltre, il comma 69 dispone che i forfetari non sono nemmeno tenuti a operare le ritenute alla fonte sulle fatture ricevute. Se il suddetto forfetario supera il limite dei 100.000 euro, fuoriesce immediatamente dal regime agevolato e i compensi percepiti dal professionista ex forfetario, una volta divenuto ordinario, sono assoggettati alla ritenuta d’acconto e dallo stesso momento egli stesso è tenuto a operare ritenuta sulle fatture ricevute. Si ricorda che le ritenute devono essere operate all’atto del pagamento dei compensi; pertanto, devono essere operate sui compensi che comportano il superamento dei 100.000 euro...

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