Amministrazione e bilancio 17 Dicembre 2025

Forfetario e spese personale: attenzione alla soglia dei 20.000 euro

Negli anni sono state aumentate le soglie dei componenti positivi e dei redditi di lavoro dipendente e assimilati compatibili con il regime; tuttavia, resta immobile la soglia di 20.000 euro di costo del personale.

L’esame dell’assetto normativo che disciplina il regime forfetario impone una riflessione critica sulle novità introdotte negli ultimi anni, non sempre coerenti tra loro. La stratificazione delle modifiche intervenute sulla L. 190/2014 spesso crea confusione e, nei più attenti, perplessità dinanzi alla palese asimmetria presente tra la volontà espansiva del legislatore sul fronte dei ricavi/compensi e la contestuale rigidità imposta sui costi di struttura. Il punto focale della questione risiede nella staticità del limite di spesa per il personale dipendente e accessorio, rimasto ancorato alla soglia nominale di 20.000 euro, un valore che appare anacronistico se parametrato alle attuali grandezze di riferimento del regime.

Per comprendere la portata di tale disequilibrio, occorre osservare l’evoluzione dei requisiti di accesso secondo una prospettiva comparata. Da un lato, il limite dei ricavi o compensi è stato elevato a 85.000 euro dalla legge di Bilancio 2023; dall’altro, la legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) è intervenuta sull’art. 1, c. 54, innalzando da 30.000 a 35.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepito dal forfetario e compatibile con la permanenza nel regime (la misura è in previsione di proroga di un anno, secondo quanto previsto dal D.D.L. di Bilancio 2026). Risultano quindi essere state aumentate soglie rilevanti, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari del regime, ma contestualmente nessun intervento è stato assunto sulla lettera b) della medesima norma. Il vincolo delle spese sostenute per il personale resta infatti fermo a 20.000 euro, senza alcun adeguamento.
In vista del 2026 è bene ricordare che la corretta gestione di questo parametro è fondamentale, sia sul fronte della possibilità di adottare il regime, che sul fronte del mantenimento dello stesso. Il calcolo del limite deve includere non solo la retribuzione lorda corrisposta ai dipendenti, inclusi contributi a carico del datore di lavoro, ma anche ratei, Tfr ecc. Inoltre, a rilevare non sono solo i costi del personale dipendente propriamente detto, ma anche le somme corrisposte per collaborazioni coordinate e continuative, voucher, le somme corrisposte ai familiari dell’imprenditore per le prestazioni lavorative rese (seppure indeducibili) e la quota di utili erogata agli associati in partecipazione il cui apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Anche il ricorso al lavoro somministrato non sfugge al conteggio, impedendo l’elusione del vincolo tramite l’esternalizzazione della titolarità del rapporto. Restano fuori dal computo solo i compensi erogati a terzi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Il mancato adeguamento della soglia genera una sorta di trappola dimensionale: il contribuente in regime forfetario può incassare fino a 85.000 euro e, pertanto, si trova nella necessità di strutturare la propria attività in modo tale da poter sostenere i volumi di lavoro. Tuttavia, il tetto di 20.000 euro risulta insufficiente per coprire il costo annuo di una risorsa qualificata a tempo pieno.
L’impresa forfetaria è pertanto disincentivata alla crescita organizzativa: l’investimento in capitale umano, necessario per l’espansione del business, diventa il principale fattore di rischio per la perdita dell’agevolazione fiscale.

In conclusione, il legislatore ha concesso un maggior margine sui ricavi conseguiti e sui redditi da lavoro dipendente percepiti, e le intenzioni paiono spingere ulteriormente in tali direzioni, ma il mancato adeguamento del limite di spesa per i collaboratori relega il regime forfetario a una dimensione di "autoimpiego" o microimprenditorialità individuale, nel quale l’apporto lavorativo deve rimanere prevalentemente personale.