RICERCA ARTICOLI
Lavoro 22 Giugno 2023

Formazione degli RLS e durata dei corsi

Con l’Interpello 3/2023 il Ministero del Lavoro torna sulla materia della salute e sicurezza in ambiente di lavoro, rispondendo al quesito della Regione Sardegna sulla durata dei corsi obbligatori per i RLS.

Quale deve essere la durata minima per la formazione dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (RLS)? 32 ore: è il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro a fronte dell’istanza di interpello promossa dalla Regione Sardegna in relazione alla frequenza obbligatoria ai corsi di formazione per RLS. Nello specifico, con l’interpello n. 3/2023 è stato chiesto se la frequenza ai corsi debba prevedere una durata minima oppure se, per similitudine con i corsi di formazione destinati ad altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima di 32 ore stabilita dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008. Il Ministero, in risposta al quesito, ha confermato che la durata iniziale della formazione è pari a 32 ore, di cui 12 su rischi specifici e misure di prevenzione e protezione identificati dal datore di lavoro nella propria organizzazione aziendale. Alla contrattazione viene demandato il compito di disciplinare le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Questo implica che per le microimprese, salvo diverse disposizioni previste dal C.C.N.L. a cui il datore di lavoro aderisce, vige una regola di semplificazione; in questo contesto, infatti, il lavoratore non è tenuto...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.