La disciplina sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è caratterizzata da alcune forme di compartecipazione gestionale, essenzialmente volte a una maggiore responsabilizzazione dei lavoratori in materia. L’espressione più evidente di questa ratio normativa è l’obbligo di designazione di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), le cui modalità variano a seconda delle dimensioni dell’impresa:
elezione diretta per le unità operative fino a 15 dipendenti;
nomina in seno alle rappresentanze sindacali per quelle che superano detto limite.
Le prerogative principali in capo a questa figura sono le seguenti:
un diritto di consultazione in occasione di alcune circostanze particolari, quali ad esempio, la nomina del medico competente o la valutazione dei rischi;
un diritto di iniziativa o di partecipazione nelle attività di prevenzione;
la possibilità di ricorrere alle Autorità competenti nel caso in cui venga ravvisata l’inidoneità delle azioni di tutela promosse dal datore di lavoro;
un obbligo di formazione non inferiore a 32 ore.
Con riferimento a quest’ultimo punto, l’Assessorato all’igiene e sanità della regione Sardegna ha di recente proposto un interpello ex art. 12 D.Lgs. 81/2008 al fine di chiarire se la durata minima di 32 ore debba essere pedissequamente rispettata ovvero siano ammessi dei margini di...