Formazione del personale negli enti locali, aspetti Iva
L’esenzione Iva si applica ai corsi di formazione del personale degli enti pubblici in formula ampia. Osta, tuttavia, il corrispettivo unico nel caso in cui questo sia comprensivo della fornitura di beni come i dispositivi di protezione individuale al personale di polizia locale.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 79/2026 torna su un argomento, di particolare interesse per gli enti locali, oggetto di innumerevoli pronunce da parte dell’Amministrazione Finanziaria a causa dei dubbi interpretativi che la norma ha alimentato sin dalla sua origine. Si tratta dell’art. 14, c. 10 L. 24.12.1993, n. 537 che prevede che “I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 26.10.1972, n. 633”.La prassi emanata negli oltre 30 anni di vigenza della norma ha fornito, volendo sintetizzare al massimo, 2 punti fermi che meritano di essere ricordati:- si tratta di un’esenzione che si distingue da quella prevista dal n. 20) dell’art. 10 citato in quanto non è condizionata dal “riconoscimento” legale dell’ente formativo;- non è estensibile alla mera docenza resa da un professionista.Recentemente, non è il caso trattato dalla risposta n. 79/2026, sono stati sollevati dubbi sull’applicabilità dell’esenzione per i corsi forniti “a distanza” in modalità “asincrona”, in quanto, secondo alcune interpretazioni, si tratterebbe di “servizi prestati tramite mezzi elettronici” per i quali è escluso ogni tipo di agevolazione, ai sensi dell’art. 98 della Direttiva 2006/112/CE. Chi scrive...