HomepageLavoroFormazione per la sicurezza: obbligatoria la consegna dell’attestato?
Lavoro
20 Luglio 2023
Formazione per la sicurezza: obbligatoria la consegna dell’attestato?
Una discussione sempre attuale riguarda le attività di formazione obbligatoria previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, organizzate e garantite dal datore di lavoro, e la consegna di copia dell’attestato al lavoratore.
Le previsioni di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/2008 dispongono chiaramente in capo al datore di lavoro l’obbligo di provvedere alla formazione di tutti i lavoratori subordinati (o a essi assimilati) in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro.
Meno chiaro invece è l’obbligo in capo al datore di lavoro di consegnare copia dell’attestato al lavoratore: dalle norme in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro infatti non si riscontra alcun obbligo in tal senso, disponendo l’art. 18 del Testo Unico (obblighi del datore di lavoro e del dirigente) l'obbligo di consegna di copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, ma non anche quello della copia degli attestati della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Questo implica quindi che l’obbligo non sussiste, perché ai tempi della pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 si attendeva l’imminente istituzione del libretto formativo del cittadino, mai concretizzata.
Chiaramente non consegnare un attestato al lavoratore, seppur non previsto come adempimento obbligatorio dal D.Lgs. 81/2008, risulta improbabile e poco logico, tuttavia tale problematica si risolverà nel breve periodo, a fronte della pubblicazione del nuovo accordo Stato-Regioni (prevista per lo scorso mese di giugno 2022), che andrà ad aggiornare l’accordo attualmente in vigore e pubblicato il...