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Lavoro 12 Gennaio 2022

Formazione professionale qualificabile come orario di lavoro

Quando è imposta dal datore, svolta al di fuori del normale orario e presso la sede del prestatore dei servizi di formazione: lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza 28.10.2021, causa C-909/19.

Al sussistere di determinate condizioni e ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 2003/88, il tempo dedicato dal lavoratore alla formazione professionale obbligatoria deve essere qualificato come “orario di lavoro” o come “periodo di riposo”? È la sintesi della controversia sottoposta a giudizio della Corte di Giustizia UE, riguardante un lavoratore che affermava di avere diritto alla retribuzione per i periodi di formazione professionale compiuti su istruzione del suo datore di lavoro, svolti presso la sede del prestatore dei servizi di formazione e non nell’abituale sede di lavoro, al di fuori del normale orario di lavoro. La citata Direttiva “stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro” (art. 1) e definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali” (art. 2, p. 1), mentre periodo di riposo è “qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro” (art. 2, p. 2). Inoltre, ai sensi dell’art. 13 della Direttiva UE 2019/1152 “gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell’Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore...

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